Diritto di Famiglia

Diritto di Famiglia


(separazione, divorzio, convivenza, mantenimento, minori)

Il Diritto di Famiglia, è la branca del Diritto Civile che si occupa della disciplina dei rapporti giuridici esistenti tra le persone che generalmente formano la famiglia e, in particolare, delle relazioni di matrimonio, di convivenza di fatto, di filiazione, di adozione, di parentela e di affinità. Nel momento in cui si instaurano tali rapporti, ne conseguono diritti e doveri per tutti i membri delle famiglie, riconosciuti e tutelati dall’ordinamento.

Lo Studio Legale Pasquale Caputi ha sviluppato competenze, nella ultra decennale esperienza, oltre che particolare attenzione a tutti le alle questioni più attuali e di crescente importanza, per quanto riguarda le nuove forme di famiglia e genitorialità.

Le principali casistiche riguardano, chiaramente, le cause di separazione, cause di divorzio, cessazione della convivenza di fatto solo per citare le situazioni più frequenti.

L’assistenza legale fornita nei casi di Diritto di Famiglia, si effettua ponendo la massima attenzione alle problematiche relative all'affidamento della prole, sempre nel superiore interesse del minore.
A titolo esemplificativo, ma non esaustivo si citano quali problematiche afferenti al Diritto di Famiglia e delle quali lo Studio si occupa:
  • separazione;
  • divorzio;
  • cessazione della convivenza di fatto;
  • disconoscimento di paternità;
  • riconoscimento del figlio naturale;
  • dichiarazione giudiziale di paternità e maternità;
  • adozione di persone di maggiore età;
  • interdizione, inabilitazione ed amministrazione di sostegno;
  • eredità e successioni.


Separazione personale dei coniugi - Approfondimento

La separazione personale dei coniugi può essere giudiziale o consensuale.

La domanda di separazione personale si propone al tribunale del luogo dell’ultima residenza comune dei coniugi ovvero, in mancanza, del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio, con ricorso che deve contenere l’esposizione dei fatti sui quali la domanda è fondata.

I coniugi debbono comparire personalmente davanti al presidente con l’assistenza del difensore. All’udienza di comparizione il presidente deve sentire i coniugi prima separatamente e poi congiuntamente tentandone la conciliazione. Se i coniugi si conciliano, il presidente fa redigere il processo verbale della conciliazione. Se la conciliazione non riesce, il presidente, anche d’ufficio, sentiti i coniugi ed i rispettivi difensori, dà con ordinanza i provvedimenti temporanei ed urgenti che reputa opportuni nell’interesse della prole e dei coniugi, nomina il giudice istruttore e fissa udienza di comparizione e trattazione davanti a questi. Nella separazione consensuale prevista nell’articolo 158 del codice civile, il presidente, su ricorso di entrambi i coniugi, deve sentirli nel giorno da lui stabilito e procurare di conciliarli nel modo indicato nell’articolo 708.

La separazione consensuale acquista efficacia con la omologazione del tribunale, il quale provvede in camera di consiglio su relazione del presidente. Le condizioni della separazione consensuale sono modificabili.

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