La nozione di suolo, che l’articolo 1117 n. 1 del c.c., annovera tra le cose oggetto di proprietà comune, si identifica –per sottrazione logica- in quanto si differenzia dall’edificio soprastante a stregua della nozione che di quest’ultimo si assume valida. Pur nella variabilità morfologica (si pensi che per suolo su cui sorge l’edificio comune si intende non il piano di campagna, ma la parte di terreno su cui poggia la parte infima di questo ultimo, comprensiva delle fondazioni), il concetto di suolo corrisponde a entità fisiche non relativizzabili, di talchè in nessun caso l’edificio o una parte di esso può identificarsi come suolo, quali che siano le rispettive individuazioni catastali, attribuite per ragioni di carattere fiscale. Deriva da quanto precede, pertanto, che in materia condominiale nessuna porzione dell’edificio, ancorchè di proprietà individuale e perciò corrispondente in catasto a una particella diversa da quella identificante l’area su cui sorge il fabbricato comune, può essere considerata come suolo.
Cass Civ. Sezione II, sentenza 28 settembre 2016 n. 19215